Art. 3.
(Requisiti soggettivi).

      1. Hanno diritto di accesso al Fondo:

          a) i soggetti i quali subiscono ferite, lesioni o un'invalidità permanente, riportate in conseguenza del compimento nel territorio dello Stato dei reati di cui all'articolo 1 della presente legge, a condizione che i soggetti lesi non abbiano concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale;

 

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          b) il coniuge, i discendenti e gli ascendenti entro il primo grado, nonché i soggetti che risultano conviventi a carico o conviventi more uxorio nei tre anni precedenti il compimento del reato, di colui che perde la vita a seguito di ferite o lesioni riportate in conseguenza del compimento nel territorio dello Stato di uno dei reati di cui all'articolo 1.

      2. Ai fini dell'elargizione del risarcimento di cui all'articolo 1, i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo sono considerati secondo l'ordine stabilito dall'articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni.